WHISTLEBLOWING
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 24/2023, avvenuta nel marzo scorso, anche in Italia è stata data attuazione alla Direttiva Europea n 1937/2019 (c.d. “direttiva Whistleblowing”). Direttiva e decreto di recepimento rafforzano le tutele dei lavoratori (chiamati appunto “Whistleblower”) che segnalano ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie) o all’azienda stessa, illeciti o attività fraudolente commessi all’interno della struttura di appartenenza.
PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE AI SENSI DEL D. LGS. 24/2023.
Le segnalazioni di illeciti riguardanti la Fondazione, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, vanno effettuate mediante l’utilizzo del link presente in calce al presente documento, e possono essere effettuate da:
- i dipendenti;
- i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c. e art. 2 del d. lgs. 81/2015;
- i lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- dalle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- i c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione e la cui assistenza dev’essere riservata);
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante;
La tutela del whistleblower si applica anche quando la segnalazione avvenga nei seguenti casi:
- il rapporto giuridico non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso
Si rammenta che l’ordinamento tutela i soggetti che hanno effettuato la segnalazione. A tal fine, come previsto dalla legge, l’amministrazione ha predisposto sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante. In particolare, l’identità del segnalante è protetta:
- nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione oppure qualora la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato;
- la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare i fatti di discriminazione al consulente esterno a cui è stato affidato il compito di gestire le segnalazioni di eventuali illeciti ai sensi del D. Lgs. 24/2023.
La segnalazione deve essere presentata al seguente link:
https://whistleblowing.dataservices.it/FONDCIPPELLETTIcon accesso in modo esclusivo da parte del consulente esterno nominato.